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Tirocini Formativi
Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Ragusa. Come fare?
L'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare (fra gli altri) i magistrati dei Tribunali, delle Corti d'appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni
Requisiti
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento
Quando si presenta la domanda di ammissione
La domanda di ammissione allo stage formativo va presentata decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 e quindi a partire dal 21 settembre 2013.
La domanda di ammissione allo stage può essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 21 settembre 2013, da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti.
Come si presenta la domanda di ammissione
La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo (Presidente del Tribunale di Ragusa), allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013. In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere attestata in una autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la materia o il settore di preferenza, ma di tale indicazione si terrà conto in base alle esigenze dell'ufficio
Come si svolge il tirocinio formativo
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.
Obblighi del tirocinante
Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
Vantaggi del tirocinio formativo
L'esito positivo del tirocinio:
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.
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