L’albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei Periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo.
ALBO DEI CONSULENTI TECNICI (CTU) - art. 13 disp. att. c.p.c.:
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia (il più recente è il d.m. 109 del 4 agosto 2023) - adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.
ALBO DEI PERITI - art. 67 disp. att. c.p.p.:
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.
ELENCO NAZIONALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO - art. 24-bis disp. att. c.p.c. :
introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.
L’art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 - introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 - prevede che le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.