Come fare per...


ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO

A CHI RIVOLGERSI

Volontaria Giurisdizione - Piano 2° / Direttore Responsabile: Dott.ssa Antonella Giudice 

e-mail :luciamariaantonella.giudice@giustizia.it


COSA

E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare.


CHI

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta

COME

L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale dell’ultima residenza del de cuius; deve perciò - o prima o dopo - presentare istanza di inventario. L’atto viene redatto solo su appuntamento, anche telefonico.

E’ necessario presentare i seguenti documenti:

  • copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) in bollo da € 16,00 con gli estremi della registrazione
  • certificato di morte in carta semplice
  • autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati

codice fiscale del defunto e degli accettanti (anche se minori o interdetti).


COSTI

  • 2 marche da bollo per atti giudiziari da € 16,00 ciascuna
  • € 294 da pagare con F23 per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio.
  • € 11,63 per copia da allegare alla trascrizione
    Il pagamento va fatto contestualmente alla ricezione del verbale di accettazione o entro 24 ore dalla stessa.
  • Per il rilascio di una copia :
  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • diritto di copia (da € 11,63 per consegna entro tre giorni o € 33,18  per consegna immediata) per il rilascio della copia conforme dell’atto.

Per le onlus vi è esenzione da bolli.


TEMPI

N.D


NOTE

La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice. Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.  Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.


NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 471, 472, 473, 484 e segg. c.c.