ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO
A CHI RIVOLGERSI
Volontaria Giurisdizione - Piano 2° / Direttore Responsabile: Dott.ssa Antonella Giudice
e-mail :luciamariaantonella.giudice@giustizia.it
COSA
E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare.
CHI
Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta
COME
L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale dell’ultima residenza del de cuius; deve perciò - o prima o dopo - presentare istanza di inventario. L’atto viene redatto solo su appuntamento, anche telefonico.
E’ necessario presentare i seguenti documenti:
- copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) in bollo da € 16,00 con gli estremi della registrazione
- certificato di morte in carta semplice
- autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati
codice fiscale del defunto e degli accettanti (anche se minori o interdetti).
COSTI
- 2 marche da bollo per atti giudiziari da € 16,00 ciascuna
- € 294 da pagare con F23 per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio.
- € 11,63 per copia da allegare alla trascrizione
Il pagamento va fatto contestualmente alla ricezione del verbale di accettazione o entro 24 ore dalla stessa.
- Per il rilascio di una copia :
- 1 marca da bollo da € 16,00
- diritto di copia (da € 11,63 per consegna entro tre giorni o € 33,18 per consegna immediata) per il rilascio della copia conforme dell’atto.
Per le onlus vi è esenzione da bolli.
NOTE
La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice. Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità. Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
NORME DI RIFERIMENTO
Artt. 471, 472, 473, 484 e segg. c.c.
finecontenuti